Martedì, Marzo 19, 2024
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Associazione Andrea Pescia

Statuto dell'associazione

Lo statuto costituisce l'insieme delle norme che regolamentano l'associazione. Esso contiene la descrizione dettagliata delle norme relative alla costituzione e al carattere dell'associazione, alla durata, agli scopi istituzionali, ai soci, agli organi sociali previsti, alle quote associative, le assemblee, il consiglio direttivo, le finanze e il patrimonio e altre norme di carattere generale.

Scarica il testo integrale dello statuto dell'associazione

Costituzione, sede, durata, scopi

1. Costituzione e sede.
E' costituita l'associazione denominata "Andrea Pescia" per i bimbi del Brasile con sede in Padova, Via Nicolodi n. 3; essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

2. Carattere dell'associazione.
L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonchè all'accettazione delle norme del presente statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.

3. Durata dell'associazione.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

4. Scopi dell'associazione.
L'associazione ha il seguente scopo: l'aiuto ai bambini del Brasile in qualsiasi forma e mezzo. L'associazione persegue il proprio scopo anche realizzando contatti con etnie, culture e tradizioni differenti, con il dichiarato scopo ulteriore di conoscerne e apprezzarne peculiarità e diversità. Tali scopi associativi potranno essere perseguiti nei più disparati modi quali, a puro titolo di esempio:
organizzare corsi di avviamento, in Italia e all'estero.
organizzare incontri e dibattivi, e momenti di aggregazione.


Soci e organi sociali

5. Requisiti dei soci.
Possono essere soci dell'associazione persone fisiche interessate, italiane e straniere, residenti in Italia o all'estero, di sentimenti e comportamenti democratici, in numero illimitato. Potranno inoltre essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari. Nell'associazione si distinguono i soci onorari, soci fondatori, soci vitalizi, soci benemeriti e soci effettivi. Tutti i soci possono acquisire la qualifica di socio benemerito. Il consiglio direttivo può in ogni momento attribuire ad altri soci la prerogativa attribuita ai soci fondatori.
Soci onorari: la qualifica di socio onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l'associazione crede conveniente tributare tale omaggio. Possono essere soci onorari:
- alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- persone che abbiano reso segnalati servigi all'associazione.
I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
Soci fondatori e soci vitalizi: la qualifica di socio fondatore o di socio vitalizio risulta dall'elenco generale dei soci.
Soci benemeriti: la qualifica di socio benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma uguale almeno al triplo della quota stabilita dal consiglio direttivo per l'anno in corso, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall'assemblea. La qualifica di socio benemerito risulta dall'elenco generale dei soci.
Soci effettivi: per essere ammesso a socio effettivo bisogna presentare domanda al consiglio direttivo ed essere proposto da un socio fondatore, vitalizio o effettivo già iscritto, segnalato da altri due soci e versare la quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda.
La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dal consiglio direttivo. Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti. Il consiglio direttivo ha la facoltà di decidere sui requisiti attitudinali morali e psicofisici dei richiedenti. Le decisioni del consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;
per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
con delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei soci;
per ritardato pagamento dei contributi.

6. Organi dell'associazione.
Organi dell'associazione sono:
l'assemblea;
il consiglio direttivo;
il presidente.


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